Il Tar respinge il ricorso della Figc sull'indice di liquidità e dà ragione alla Lega Serie A
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dalla Figc per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022”, si legge nella nota del Tar.
RAGIONE ALLA LEGA SERIE A - Il Tar del Lazio ha quindi confermato la decisione del Collegio di Garanzia dello sport del Coni, che nella disputa sull’indice di liquidità aveva dato parzialmente ragione alla Lega Serie A. il Collegio di Garanzia aveva “annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”. In sostanza, quindi, non era stata annullata la decisione di imporre l’indice di liquidità a 0,5 per l’iscrizione ai campionati, ma la decisione di calcolare l’indice al 31 marzo scorso. Ora la palla torna così alla FIGC, che dovrà valutare le prossime mosse.
IL COMUNICATO DELLA FIGC - "FIGC sulla decisione del Tar: le finalità dell’introduzione dell’indice di liquidità sono state raggiunte
La questione giuridica sulle liceità dell’introduzione del suddetto indice rimane oggetto di futura decisione di merito dello stesso Tribunale Amministrativo.
La FIGC prende atto che il Tar del Lazio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile come richiesto dall’impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, in quanto tutte le Società della Lega di A risulterebbero in regola con l’indice di liquidità. Le finalità sottese all’introduzione di tale indice sono, quindi, di fatto raggiunte.
La questione giuridica sulle liceità dell’introduzione del suddetto indice rimane oggetto di futura decisione di merito dello stesso Tribunale Amministrativo.
Come affermato nell’ordinanza, infine, la decisione non riguarda i Manuali per le Licenze Nazionali per l’iscrizione ai campionati di B e C".
(calciomercato.com)