Presenze allo Stadio: Torino in dodicesima posizione
Alcuni numeri riguardo il girone di andata di Serie A, nello specifico riguardo la presenza dei tifosi allo stadio
Guida l'Inter con oltre 72.000 spettatori
Di seguito la classifica stilata da Sportitalia relativa alle presenze negli stadi italiani al termine del girone d'andata; il Torino si trova in dodicesima posizione, al di sotto di Udinese, Bologna, Lecce, Genoa, leggermente al di sopra della Salernitana con una media di 21.546 spettatori.
Torino-Napoli: il giudice sportivo ha multato di €. 9.000 il Torino
Sono due le ammende comminate dal Giudice Sportivo al Torino: cori insultanti, lancio di due bottigliette e per aver ritardato l'inizio del secondo tempo
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.